Art. 31.
(Film come bene culturale).

      1. La società di produzione che ha ricevuto sotto qualsiasi forma un contributo per un film lungometraggio o per un documentario ai sensi della presente legge ha l'obbligo di consegnare una copia internegativa alla Cineteca nazionale.
      2. Nella presentazione del progetto per ottenere l'assegnazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 19 deve essere esplicitamente indicata la voce di spesa per la copia internegativa prevista dal comma 1 del presente articolo.
      3. In quanto bene culturale il film, in qualsiasi formato, va preservato, conservato e restaurato.
      4. Il CNC attribuisce alla Cineteca nazionale un contributo speciale per la conservazione e il restauro delle copie dei film.
      5. La Cineteca nazionale garantisce con proiezioni quotidiane la visione pubblica del patrimonio cinematografico nazionale.